DM 23 gennaio 2016 n. 44
"Riorganizzazione Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai
sensi dell'art. 1, comma 327, legge 28 dicembre 2015, n. 208"
Capo III
Amministrazione periferica
Art. 4
(Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio)
1. Le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, uffici di livello
dirigenziale non generale, assicurano sul territorio la tutela del patrimonio
culturale. In particolare, il Soprintendente Archeologia, belle arti e
paesaggio:
a) svolge le funzioni di catalogazione e tutela nell'ambito del territorio di
competenza, sulla base delle indicazioni e dei programmi definiti dalla
Direzione generale;
b) autorizza l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni
culturali, fatta eccezione per quelli mobili assegnati ai poli museali regionali
e agli istituti dotati di autonomia speciale, e comunque fatto salvo quanto
disposto dall'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 171 del 2014;
c) dispone l'occupazione temporanea di immobili per l'esecuzione, con le
modalità ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, di
ricerche e scavi archeologici o di opere dirette al ritrovamento di beni
culturali;
d) partecipa ed esprime pareri nelle conferenze di servizi;
e) assicura la tutela del decoro dei beni culturali ai sensi dell'articolo 52
del Codice;
f) amministra e controlla i beni datigli in consegna, ed esegue sugli stessi,
con le modalità ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in
economia, anche i relativi interventi conservativi; provvede altresì
all'acquisto di beni e servizi in economia;
g) svolge attività di ricerca sui beni culturali e paesaggistici, i cui
risultati rende pubblici, anche in via telematica; propone alla Direzione
generale Educazione e ricerca iniziative di divulgazione, educazione, formazione
e ricerca legate ai territori di competenza; collabora altresì alle attività
formative coordinate e autorizzate dalla Direzione generale Educazione e
ricerca, anche ospitando tirocini;
h) propone al Direttore generale e al Direttore generale Educazione e ricerca i
programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di
catalogazione e inventariazione dei beni culturali, definiti in concorso con le
Regioni ai sensi della normativa in materia; promuove, anche in collaborazione
con le Regioni, le università e le istituzioni culturali e di ricerca,
l'organizzazione di studi, ricerche, iniziative culturali e di formazione in
materia di patrimonio culturale;
i) cura l'istruttoria finalizzata alla stipula di accordi e convenzioni con i
proprietari di beni culturali oggetto di interventi conservativi alla cui spesa
ha contribuito il Ministero, al fine di stabilire le modalità per l'accesso ai
beni medesimi da parte del pubblico;
l) istruisce e propone alla competente Commissione regionale per il patrimonio
culturale i provvedimenti di verifica o di dichiarazione dell'interesse
culturale, le prescrizioni di tutela indiretta, nonché le dichiarazioni di
notevole interesse pubblico paesaggistico ovvero le integrazioni del loro
contenuto, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 12, 13,45, 138, comma 3, e
141-bis del Codice;
m) impone ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali gli
interventi necessari per assicurarne la conservazione, ovvero dispone, allo
stesso fine, l'intervento diretto del Ministero ai sensi dell'articolo 32 del
Codice;
n) svolge le istruttorie e propone al Direttore generale i provvedimenti
relativi a beni di proprietà privata non inclusi nelle collezioni di musei
statali, quali l'autorizzazione al prestito per mostre od esposizioni,
l'acquisto coattivo all'esportazione, I'espropriazione, ai sensi,
rispettivamente, degli articoli 48, 70 e 95 del Codice;
o) esprime pareri sulle alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e di
pegno ed ogni altro negozio giuridico che comporti il trasferimento a titolo
oneroso di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici come identificati dal
Codice;
p) istruisce i procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie
previste dal Codice, nonché dagli articoli 33, comma 3, e 37, comma 2, del Testo
unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, e successive modificazioni;
q) istruisce e propone alla Direzione generale, secondo le modalità di cui
all'articolo 32, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 171 del 2014, l'esercizio del diritto di prelazione;
r) autorizza il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni,
tabernacoli e altri elementi decorativi di edifici, nonché la rimozione di cippi
e monumenti, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 50, commi 1 e 2, del Codice;
s) unifica e aggiorna le funzioni di catalogo e tutela nel territorio di
competenza, secondo criteri e direttive forniti dal Direttore generale
Educazione e ricerca;
t) concede, ai sensi degli articoli 106 e 107 del Codice, l'uso dei beni
culturali in consegna al Ministero, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo
7, c o m a 1, del presente decreto;
u) risponde alla Direzione generale Arte e architettura contemporanee e
periferie urbane per lo svolgimento delle funzioni di competenza della medesima
Direzione; a tal fine, la Direzione generale Arte e architettura contemporanee e
periferie urbane, sentita la Direzione generale Archeologia, belle arti e
paesaggio, emana direttive e impartisce appositi atti di indirizzo alle
Soprintendenze;
v) svolge le funzioni di ufficio esportazione;
z) esercita ogni altro compito affidatogli in base al Codice e alle altre norme
vigenti.
2. Le Soprintendenze sono articolate in almeno sene aree funzionali, riguardanti
rispettivamente: l'organizzazione e il funzionamento; il patrimonio
archeologico; il patrimonio storico e artistico; il patrimonio architettonico;
il patrimonio demoetnoantropologico; il paesaggio; l'educazione e la ricerca.
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 6, l'incarico di responsabile
di area è conferito, sulla base di una apposita procedura selettiva, dal
Soprintendente competente.
3. Le Soprintendenze, ai sensi dell'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge
n. 83 del 2014, convertito nella legge n. 106 del 2014, assicurano la
trasparenza e la pubblicità dei procedimenti di tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale, pubblicando integralmente nel proprio sito internet, ove
esistente, e in quello del Ministero tutti gli atti aventi rilevanza esterna e i
provvedimenti adottati nell'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione
di cui al Codice, indicando altresì per ogni procedimento la data di inizio, lo
stato di avanzamento, il termine di conclusione e l'esito dello stesso. Sulla
base dei dati di cui ai precedente periodo, la Direzione generale Organizzazione
redige statistiche sul funzionamento degli organi periferici, da pubblicare su
apposita sezione del sito del Ministero, anche ai fini di eventuali proposte,
elaborate dalle Direzioni generali competenti, di conseguenti ani di indirizzo
ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni.
4. L'incarico di soprintendente è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.