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Capo V
Circolazione in ambito internazionale
Sezione I
Principi in materia di circolazione internazionale (1)
(1) Rubrica così sostituita dall'art. 2, comma 1, lett. qq),
D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. Precedentemente la rubrica era la seguente: "Uscita
dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale".
Articolo 64-bis
Controllo sulla circolazione (1)
1. Il controllo sulla circolazione internazionale è finalizzato a preservare
l'integrità del patrimonio culturale in tutte le sue componenti, quali
individuate in base al presente codice ed alle norme previgenti.
2. Il controllo di cui al comma 1 è esercitato ai sensi delle disposizioni del
presente capo, nel rispetto degli indirizzi e dei vincoli fissati in ambito
comunitario, nonché degli impegni assunti mediante la stipula e la ratifica di
Convenzioni internazionali. Detto controllo costituisce funzione di preminente
interesse nazionale.
3. Con riferimento al regime della circolazione internazionale, i beni
costituenti il patrimonio culturale non sono assimilabili a merci.
(1) Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, lett. rr), D.Lgs. 26
marzo 2008, n. 62.
Sezione I-bis
Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale (1)
(1) Sezione inserita dall'art. 2, comma 1, lett. ss), D.Lgs. 26
marzo 2008, n. 62.
Articolo 65
Uscita definitiva
1. E' vietata l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni
culturali mobili indicati nell'articolo 10, commi 1, 2 e 3.
2. E' vietata altresì l'uscita:
a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1,
che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre
cinquanta anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica prevista
dall'articolo 12;
b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino nelle categorie indicate
all'articolo 10, comma 3, e che il Ministero, sentito il competente organo
consultivo, abbia preventivamente individuato e, per periodi temporali definiti,
abbia escluso dall'uscita, perché dannosa per il patrimonio culturale in
relazione alle caratteristiche oggettive, alla provenienza o all'appartenenza
dei beni medesimi.
3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, è soggetta ad autorizzazione,
secondo le modalità stabilite nella presente sezione e nella sezione II di
questo Capo, l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica:
a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale,
siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre
cinquanta anni;
b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino
interesse culturale;
c) delle cose rientranti nelle categorie di cui all'articolo 11, comma 1,
lettere f), g) ed h), a chiunque appartengano. (1)
4. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita delle cose di cui all'articolo 11,
comma 1, lettera d). L'interessato ha tuttavia l'onere di comprovare al
competente ufficio di esportazione che le cose da trasferire all'estero sono
opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni,
secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale.
(1) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. tt),
D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 66
Uscita temporanea per manifestazioni
1. Può essere autorizzata l'uscita temporanea dal territorio della
Repubblica delle cose e dei beni culturali indicati nell'articolo 65, commi 1,
2, lettera a), e 3, per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto
interesse culturale, sempre che ne siano garantite l'integrità e la sicurezza.
2. Non possono comunque uscire:
a) i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in
condizioni ambientali sfavorevoli;
b) i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica
sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una
collezione artistica o bibliografica.
Articolo 67
Altri casi di uscita temporanea
1. Le cose e i beni culturali indicati nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera
a), e 3 possono essere autorizzati ad uscire temporaneamente anche quando:
a) costituiscano mobilio privato dei cittadini italiani che ricoprono, presso
sedi diplomatiche o consolari, istituzioni comunitarie o organizzazioni
internazionali, cariche che comportano il trasferimento all'estero degli
interessati, per un periodo non superiore alla durata del loro mandato;
b) costituiscano l'arredamento delle sedi diplomatiche e consolari all'estero;
c) debbano essere sottoposti ad analisi, indagini o interventi di conservazione
da eseguire necessariamente all'estero;
d) la loro uscita sia richiesta in attuazione di accordi culturali con
istituzioni museali straniere, in regime di reciprocità e per la durata
stabilita negli accordi medesimi, che non può essere superiore a quattro anni,
rinnovabili una sola volta (1).
2. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita temporanea dal territorio della
Repubblica dei mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni per la
partecipazione a mostre e raduni internazionali, salvo che sia per essi
intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13.
(1) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 16, lett. d-bis),
D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio
2011, n. 106.
Articolo 68
Attestato di libera circolazione
1. Chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica
le cose indicate nell'articolo 65, comma 3, deve farne denuncia e presentarle al
competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuna di
essi, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di libera circolazione.
(1)
2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione della
cosa, ne dà notizia ai competenti uffici del Ministero, che segnalano ad esso,
entro i successivi dieci giorni, ogni elemento conoscitivo utile in ordine agli
oggetti presentati per l'uscita definitiva. (2)
3. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato,
rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni
ricevute, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione
all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa. (3)
4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera
circolazione gli uffici di esportazione accertano se le cose presentate, in
relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte,
presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico,
bibliografico, documentale o archivistico, a termini dell'articolo 10. Nel
compiere tale valutazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di
carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito il competente organo
consultivo. (4)
5. L'attestato di libera circolazione ha validità triennale ed è redatto in tre
originali, uno dei quali è depositato agli atti d'ufficio; un secondo è
consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione dell'oggetto; un
terzo è trasmesso al Ministero per la formazione del registro ufficiale degli
attestati.
6. Il diniego comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione, ai sensi
dell'articolo 14. A tal fine, contestualmente al diniego, sono comunicati
all'interessato gli elementi di cui all'articolo 14, comma 2, e le cose sono
sottoposte alla disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo. (5)
7. Per le cose di proprietà di enti sottoposti alla vigilanza regionale,
l'ufficio di esportazione acquisisce il parere della regione, che è reso nel
termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e,
se negativo, è vincolante. (6)
(1) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), n. 1),
D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(2) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), n. 2), D.Lgs. 26
marzo 2008, n. 62.
(3) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), n. 3), D.Lgs. 26
marzo 2008, n. 62.
(4) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), n. 4), D.Lgs. 26
marzo 2008, n. 62.
(5) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), n. 5), D.Lgs. 26
marzo 2008, n. 62.
(6) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), n. 6), D.Lgs. 26
marzo 2008, n. 62.
Articolo 69
Ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato
1. Avverso il diniego dell'attestato è ammesso, entro i successivi trenta
giorni, ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito.
2. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso
entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.
3. Dalla data di presentazione del ricorso amministrativo e fino alla scadenza
del termine di cui al comma 2, il procedimento di dichiarazione è sospeso, ma le
cose rimangono assoggettate alla disposizione di cui all'articolo 14, comma 4.
(1)
4. Qualora il Ministero accolga il ricorso, rimette gli atti all'ufficio di
esportazione, che provvede in conformità nei successivi venti giorni.
5. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199.
(1) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. vv), D.Lgs.
26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 70
Acquisto coattivo
1. Entro il termine indicato all'articolo 68, comma 3, l'ufficio di
esportazione, qualora non abbia già provveduto al rilascio o al diniego
dell'attestato di libera circolazione, può proporre al Ministero l'acquisto
coattivo della cosa per la quale è richiesto l'attestato di libera circolazione,
dandone contestuale comunicazione alla regione e all'interessato, al quale
dichiara altresì che l'oggetto gravato dalla proposta di acquisto resta in
custodia presso l'ufficio medesimo fino alla conclusione del relativo
procedimento. In tal caso il termine per il rilascio dell'attestato è prorogato
di sessanta giorni. (1)
2. Il Ministero ha la facoltà di acquistare la cosa per il valore indicato nella
denuncia. Il provvedimento di acquisto è notificato all'interessato entro il
termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia. Fino a quando non sia
intervenuta la notifica del provvedimento di acquisto, l'interessato può
rinunciare all'uscita dell'oggetto e provvedere al ritiro del medesimo. (2)
3. Qualora il Ministero non intenda procedere all'acquisto, ne dà comunicazione,
entro sessanta giorni dalla denuncia, alla regione nel cui territorio si trova
l'ufficio di esportazione proponente. La regione ha facoltà di acquistare la
cosa nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 62, commi 2 e 3. Il relativo
provvedimento è notificato all'interessato entro il termine perentorio di
novanta giorni dalla denuncia. (3)
(1) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. zz), n. 1),
D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(2) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. zz), n. 2), D.Lgs. 26
marzo 2008, n. 62.
(3) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. cc), D.Lgs. 24 marzo 2006,
n. 156 e, successivamente, dall'art. 2, comma 1, lett. zz), n. 3), D.Lgs. 26
marzo 2008, n. 62.
Articolo 71
Attestato di circolazione temporanea
1. Chi intende far uscire in via temporanea dal territorio della Repubblica,
ai sensi degli articoli 66 e 67, le cose e i beni ivi indicati, deve farne
denuncia e presentarli al competente ufficio di esportazione, indicando,
contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale e il responsabile della
sua custodia all'estero, al fine di ottenere l'attestato di circolazione
temporanea.
2. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato,
rilascia o nega, con motivato giudizio, l'attestato di circolazione temporanea,
dettando le prescrizioni necessarie e dandone comunicazione all'interessato
entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa o del bene. Avverso il
provvedimento di diniego di uscita temporanea è ammesso ricorso amministrativo
nei modi previsti dall'articolo 69.
3. Qualora per l'uscita temporanea siano presentate cose che rivestano
l'interesse indicato dall'articolo 10, contestualmente alla pronuncia positiva o
negativa sono comunicati all'interessato, ai fini dell'avvio del procedimento di
dichiarazione, gli elementi indicati all'articolo 14, comma 2, e l'oggetto è
sottoposto alle misure di cui all'articolo 14, comma 4. (1)
4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato, gli uffici
di esportazione si attengono ad indirizzi di carattere generale stabiliti dal
Ministero, sentito il competente organo consultivo. Per i casi di uscita
temporanea disciplinati dall'articolo 66 e dall'articolo 67, comma 1, lettere b)
e c), il rilascio dell'attestato è subordinato all'autorizzazione di cui
all'articolo 48.
5. L'attestato indica anche il termine per il rientro delle cose o dei beni, che
è prorogabile su richiesta dell'interessato, ma non può essere comunque
superiore a diciotto mesi dalla loro uscita dal territorio nazionale, salvo
quanto disposto dal comma 8.
6. Il rilascio dell'attestato è sempre subordinato all'assicurazione dei beni da
parte dell'interessato per il valore indicato nella domanda. Per le mostre e le
manifestazioni promosse all'estero dal Ministero o, con la partecipazione
statale, da enti pubblici, dagli istituti italiani di cultura all'estero o da
organismi sovranazionali, l'assicurazione può essere sostituita dall'assunzione
dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 48, comma 5.
7. Per i beni culturali di cui all'articolo 65, comma 1, nonché per le cose o i
beni di cui al comma 3, l'uscita temporanea è garantita mediante cauzione,
costituita anche da polizza fideiussoria, emessa da un istituto bancario o da
una società di assicurazione, per un importo superiore del dieci per cento al
valore del bene o della cosa, come accertato in sede di rilascio dell'attestato.
La cauzione è incamerata dall'amministrazione ove gli oggetti ammessi alla
temporanea esportazione non rientrino nel territorio nazionale nel termine
stabilito. La cauzione non è richiesta per i beni appartenenti allo Stato e alle
amministrazioni pubbliche. Il Ministero può esonerare dall'obbligo della
cauzione istituzioni di particolare importanza culturale.
8. Le disposizioni dei commi da 5 a 7 non si applicano ai casi di uscita
temporanea previsti dall'articolo 67, comma 1.
(1) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. aaa),
D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 72
Ingresso nel territorio nazionale
1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o
l'importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni indicati nell'articolo
65, comma 3, sono certificati, a domanda, dall'ufficio di esportazione.
2. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione sono
rilasciati sulla base di documentazione idonea ad identificare la cosa o il bene
e a comprovarne la provenienza dal territorio dello Stato membro o del Paese
terzo dai quali la cosa o il bene medesimi sono stati, rispettivamente, spediti
o importati. Ai fini del rilascio dei detti certificati non è ammessa la
produzione, da parte degli interessati, di atti di notorietà o di dichiarazioni
sostitutive dei medesimi, rese ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (1)
3. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione hanno
validità quinquennale e possono essere prorogati su richiesta dell'interessato.
4. Con decreto ministeriale possono essere stabilite condizioni, modalità e
procedure per il rilascio e la proroga dei certificati, con particolare riguardo
all'accertamento della provenienza della cosa o del bene spediti o importati.
(1) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. bbb),
D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Sezione II
Esportazione dal territorio dell'Unione europea
Articolo 73
Denominazioni
1. Nella presente sezione e nella sezione III di questo Capo si intendono:
a) per "regolamento CE" il regolamento (CE) n. 116/2009 del 18 dicembre 2008 del
Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali; (1)
b) per "direttiva UE" la direttiva n. 2014/60/UE del 15 maggio 2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali
usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il
regolamento (UE) n. 1024/2012; (2)
c) per "Stato richiedente", lo Stato membro dell'Unione europea che promuove
l'azione di restituzione a norma della sezione III.
(1) Lettera modificata dall'art. 2, comma 1, lett. ccc), D.Lgs.
26 marzo 2008, n. 62 e, successivamente, così sostituita dall'art. 1, comma 1,
lett. a), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2.
(2) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 gennaio
2016, n. 2.
Articolo 74
Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea
1. L'esportazione al di fuori del territorio dell'Unione europea degli
oggetti indicati nell'allegato A è disciplinata dal regolamento CE e dal
presente articolo. (1)
2. Ai fini di cui all'articolo 3 del regolamento CE, gli uffici di esportazione
del Ministero sono autorità competenti per il rilascio delle licenze di
esportazione. Il Ministero redige l'elenco di detti uffici e lo comunica alla
Commissione europea; segnala, altresì, ogni eventuale modifica dello stesso
entro due mesi dalla relativa effettuazione. (2)
3. La licenza di esportazione prevista dall'articolo 2 del regolamento CE è
rilasciata dall'ufficio di esportazione contestualmente all'attestato di libera
circolazione, ed è valida per sei mesi. La detta licenza può essere rilasciata,
dallo stesso ufficio che ha emesso l'attestato, anche non contestualmente
all'attestato medesimo, ma non oltre trenta mesi dal rilascio di quest'ultimo.
(3)
4. Per gli oggetti indicati nell'allegato A, l'ufficio di esportazione può
rilasciare, a richiesta, anche licenza di esportazione temporanea, alle
condizioni e secondo le modalità stabilite dagli articoli 66, 67 e 71. (4)
5. Le disposizioni della sezione 1-bis del presente capo non si applicano agli
oggetti entrati nel territorio dello Stato con licenza di esportazione
rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea a norma dell'articolo 2 del
regolamento CE, per la durata di validità della licenza medesima. (5)
(1) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. ddd), n.
1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e, successivamente, dall'art. 1, comma 2, lett.
a), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2.
(2) Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. ddd), n. 2), D.Lgs. 26 marzo
2008, n. 62 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 2, lett. b),
D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2.
(3) Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. ddd), n. 2), D.Lgs. 26 marzo
2008, n. 62 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 2, lett. c),
D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2.
(4) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. ddd), n. 2), D.Lgs. 26
marzo 2008, n. 62.
(5) Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. ddd), n. 2), D.Lgs. 26 marzo
2008, n. 62 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 2, lett. d),
D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2.
Sezione III
Disciplina in materia di restituzione, nell'ambito dell'Unione europea, di beni
culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro (1)
(1) Rubrica così sostituita dall'art. 2, comma 1, lett. eee),
D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. Precedentemente la rubrica era la seguente:
"Restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato
membro dell'Unione europea".
Articolo 75
Restituzione
1. Nell'ambito dell'Unione europea, la restituzione dei beni culturali
usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dopo il 31 dicembre 1992
è regolata dalle disposizioni della presente sezione, che recepiscono la
direttiva UE. (1)
2. Ai fini della direttiva UE, si intende per bene culturale un bene che è stato
classificato o definito da uno Stato membro, prima o dopo essere illecitamente
uscito dal territorio di tale Stato membro, tra i beni del patrimonio culturale
dello Stato medesimo, ai sensi dell'articolo 36 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea. (2)
3. (3) (4)
4. E' illecita l'uscita dei beni avvenuta dal territorio di uno Stato membro in
violazione della legislazione di detto Stato in materia di protezione del
patrimonio culturale nazionale o del regolamento CE, ovvero determinata dal
mancato rientro dei beni medesimi alla scadenza del termine fissato nel
provvedimento di autorizzazione alla spedizione temporanea. (5)
5. Si considerano illecitamente usciti anche i beni dei quali sia stata
autorizzata la spedizione temporanea qualora siano violate le prescrizioni
stabilite con il provvedimento di autorizzazione. (6)
6. La restituzione è ammessa se le condizioni indicate nei commi 4 e 5
sussistono al momento della proposizione della domanda.
(1) Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. fff), n. 1),
D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e, successivamente, così modificato dall'art. 1,
comma 3, lett. a), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2.
(2) Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. fff), n. 1), D.Lgs. 26 marzo
2008, n. 62. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall'art.
1, comma 3, lett. b), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2.
(3) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. fff), n. 1), D.Lgs. 26
marzo 2008, n. 62.
(4) Comma abrogato dall'art. 1, comma 3, lett. c), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2.
(5) Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. fff), n. 1), D.Lgs. 26 marzo
2008, n. 62 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 3, lett. d),
D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2.
(6) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. fff), n. 2), D.Lgs. 26
marzo 2008, n. 62.
Articolo 76
Assistenza e collaborazione a favore degli Stati membri dell'Unione europea
1. L'autorità centrale prevista dall'articolo 4 della direttiva UE è, per
l'Italia, il Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti indicati nella
direttiva, dei suoi organi centrali e periferici, nonché della cooperazione
degli altri Ministeri, degli altri organi dello Stato, delle regioni e degli
altri enti pubblici territoriali. (1)
2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali appartenenti al
patrimonio di altro Stato membro dell'Unione europea, il Ministero:
a) assicura la propria collaborazione alle autorità competenti degli altri Stati
membri;
b) fa eseguire sul territorio nazionale ricerche volte alla localizzazione del
bene e alla identificazione di chi lo possieda o comunque lo detenga. Le
ricerche sono disposte su domanda dello Stato richiedente, corredata di ogni
notizia e documento utili per agevolare le indagini, con particolare riguardo
alla localizzazione del bene; (2)
c) notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel territorio
nazionale di un bene la cui illecita uscita da uno Stato membro possa presumersi
per indizi precisi e concordanti; (3)
d) agevola le operazioni che lo Stato membro interessato esegue per verificare,
in ordine al bene oggetto della notifica di cui alla lettera c), la sussistenza
dei presupposti e delle condizioni indicati all'articolo 75, purché tali
operazioni vengano effettuate entro sei mesi dalla notifica stessa. Qualora la
verifica non sia eseguita entro il prescritto termine, non sono applicabili le
disposizioni contenute nella lettera e); (4)
e) dispone, ove necessario, la rimozione del bene e la sua temporanea custodia
presso istituti pubblici nonché ogni altra misura necessaria per assicurarne la
conservazione ed impedirne la sottrazione alla procedura di restituzione;
f) favorisce l'amichevole composizione, tra Stato richiedente e possessore o
detentore a qualsiasi titolo del bene, di ogni controversia concernente la
restituzione. A tal fine, tenuto conto della qualità dei soggetti e della natura
del bene, il Ministero può proporre allo Stato richiedente e ai soggetti
possessori o detentori la definizione della controversia mediante arbitrato, da
svolgersi secondo la legislazione italiana, e raccogliere, per l'effetto, il
formale accordo di entrambe le parti. (5)
2-bis. L'autorità centrale, al fine di cooperare e consultarsi con gli altri
Stati membri e per diffondere tutte le pertinenti informazioni correlate a casi
relative ai beni culturali rubati o usciti illecitamente dal territorio
nazionale, utilizza un modulo del sistema d'informazione del mercato interno, di
seguito "IMI", stabilito dal regolamento (UE) n. 1024/2012, specificamente
adattato per i beni culturali. (6)
(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 4, lett. a), D.Lgs.
7 gennaio 2016, n. 2.
(2) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. ggg), n. 1), D.Lgs. 26
marzo 2008, n. 62.
(3) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. ggg), n. 2), D.Lgs. 26
marzo 2008, n. 62.
(4) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 4, lett. b), D.Lgs. 7 gennaio
2016, n. 2.
(5) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. ggg), n. 3), D.Lgs. 26
marzo 2008, n. 62.
(6) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 4, lett. c), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2.
Articolo 77
Azione di restituzione
1. Per i beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio, gli Stati
membri dell'Unione europea possono esercitare l'azione di restituzione davanti
all'autorità giudiziaria ordinaria, secondo quanto previsto dall'articolo 75.
2. L'azione è proposta davanti al tribunale del luogo in cui il bene si trova.
3. Oltre ai requisiti previsti nell'articolo 163 del codice di procedura civile,
l'atto di citazione deve contenere:
a) un documento descrittivo del bene richiesto che ne certifichi la qualità di
bene culturale;
b) la dichiarazione delle autorità competenti dello Stato richiedente relativa
all'uscita illecita del bene dal territorio nazionale.
4. L'atto di citazione è notificato, oltre che al possessore o al detentore a
qualsiasi titolo del bene, anche al Ministero per essere annotato nello speciale
registro di trascrizione delle domande giudiziali di restituzione.
5. Il Ministero notifica immediatamente l'avvenuta trascrizione alle autorità
centrali degli altri Stati membri, utilizzando un modulo del sistema IMI
stabilito dal regolamento (UE) n. 1024/2012, specificamente adattato per i beni
culturali. (1)
(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 5, D.Lgs. 7 gennaio
2016, n. 2.
Articolo 78
Termini di decadenza e di prescrizione dell'azione
1. L'azione di restituzione è promossa nel termine perentorio di tre anni a
decorrere dal giorno in cui l'Autorità centrale richiedente ha avuto conoscenza
che il bene uscito illecitamente si trova in un determinato luogo e ne ha
identificato il possessore o detentore a qualsiasi titolo. (1)
2. L'azione di restituzione si prescrive in ogni caso entro il termine di trenta
anni dal giorno dell'uscita illecita del bene dal territorio dello Stato
richiedente.
3. L'azione di restituzione non si prescrive per i beni appartenenti a
collezioni pubbliche museali, archivi, fondi di conservazione di biblioteche e
istituzioni ecclesiastiche o altre istituzioni religiose. (2)
(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 6, lett. a), D.Lgs.
7 gennaio 2016, n. 2.
(2) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. hhh), D.Lgs. 26 marzo
2008, n. 62 e, successivamente, dall'art. 1, comma 6, lett. b), D.Lgs. 7 gennaio
2016, n. 2.
Articolo 79
Indennizzo
1. Il tribunale, nel disporre la restituzione del bene, può, su domanda
della parte interessata, liquidare un indennizzo determinato in base a criteri
equitativi.
2. Per ottenere l'indennizzo previsto dal comma 1, il soggetto interessato è
tenuto a dimostrare di aver usato, all'atto dell'acquisizione, la diligenza
necessaria a seconda delle circostanze. Per determinare l'esercizio della
diligenza richiesta da parte del possessore si tiene conto di tutte le
circostanze dell'acquisizione, in particolare della documentazione sulla
provenienza del bene, delle autorizzazioni di uscita prescritte dal diritto
dello Stato membro richiedente, della qualità delle parti, del prezzo pagato,
del fatto che il possessore abbia consultato o meno i registri accessibili dei
beni culturali rubati e ogni informazione pertinente che avrebbe potuto
ragionevolmente ottenere o di qualsiasi altra pratica cui una persona
ragionevole avrebbe fatto ricorso in circostanze analoghe. (1)
3. Il soggetto che abbia acquisito il possesso del bene per donazione, eredità o
legato non può beneficiare di una posizione più favorevole di quella del proprio
dante causa.
4. Lo Stato richiedente che sia obbligato al pagamento dell'indennizzo può
rivalersi nei confronti del soggetto responsabile dell'illecita circolazione.
(2)
(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 7, lett. a), D.Lgs.
7 gennaio 2016, n. 2.
(2) Comma così modificato dall'art. 1, comma 7, lett. b), D.Lgs. 7 gennaio 2016,
n. 2.
Articolo 80
Pagamento dell'indennizzo
1. L'indennizzo è corrisposto da parte dello Stato richiedente
contestualmente alla restituzione del bene.
2. Del pagamento e della consegna del bene è redatto processo verbale a cura di
un notaio, di un ufficiale giudiziario o di funzionari all'uopo designati dal
Ministero, al quale è rimessa copia del processo verbale medesimo.
3. Il processo verbale costituisce titolo idoneo per la cancellazione della
trascrizione della domanda giudiziale.
Articolo 81
Oneri per l'assistenza e la collaborazione
1. Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative alla ricerca,
rimozione o custodia temporanea del bene da restituire, le altre comunque
conseguenti all'applicazione dell'articolo 76, nonché quelle inerenti
all'esecuzione della sentenza che dispone la restituzione.
Articolo 82
Azione di restituzione a favore dell'Italia
1. L'azione di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal
territorio italiano è esercitata dal Ministero, d'intesa con il Ministero degli
affari esteri, davanti al giudice dello Stato membro dell'Unione europea in cui
si trova il bene culturale.
2. Il Ministero si avvale dell'assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato.
Articolo 83
Destinazione del bene restituito
1. Qualora il bene culturale restituito non appartenga allo Stato, il
Ministero provvede alla sua custodia fino alla consegna all'avente diritto.
2. La consegna del bene è subordinata al rimborso allo Stato delle spese
sostenute per il procedimento di restituzione e per la custodia del bene.
3. Quando non sia conosciuto chi abbia diritto alla consegna del bene, il
Ministero dà notizia del provvedimento di restituzione mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e con altra forma
di pubblicità.
4. Qualora l'avente diritto non ne richieda la consegna entro cinque anni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso previsto dal comma 3,
il bene è acquisito al demanio dello Stato. Il Ministero, sentiti il competente
organo consultivo e le regioni interessate, dispone che il bene sia assegnato ad
un museo, biblioteca o archivio dello Stato, di una regione o di altro ente
pubblico territoriale, al fine di assicurarne la migliore tutela e la pubblica
fruizione nel contesto culturale più opportuno.
Articolo 84
Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale
1. Il Ministro informa la Commissione europea delle misure adottate
dall'Italia per assicurare l'esecuzione del regolamento CE e acquisisce le
corrispondenti informazioni trasmesse alla Commissione dagli altri Stati membri.
(1)
2. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento, in allegato allo stato di
previsione della spesa del Ministero, una relazione sull'attuazione del presente
Capo nonché sull'attuazione della direttiva UE e del regolamento CE in Italia e
negli altri Stati membri. (2)
3. Il Ministro, sentito il competente organo consultivo, predispone ogni tre
anni la relazione sull'applicazione del regolamento CE e ogni cinque anni la
relazione sull'applicazione della direttiva UE per la Commissione indicata al
comma 1. Le relazioni sono trasmesse al Parlamento. (3)
(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 8, lett. a), D.Lgs.
7 gennaio 2016, n. 2.
(2) Comma così modificato dall'art. 1, comma 8, lett. b), D.Lgs. 7 gennaio 2016,
n. 2.
(3) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 8, lett. c), D.Lgs. 7 gennaio 2016,
n. 2.
Articolo 85
Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti
1. Presso il Ministero è istituita la banca dati dei beni culturali
illecitamente sottratti, secondo modalità stabilite con decreto ministeriale.
Articolo 86
Accordi con gli altri Stati membri dell'Unione europea
1. Al fine di sollecitare e favorire una reciproca, maggiore conoscenza del
patrimonio culturale nonché della legislazione e dell'organizzazione di tutela
dei diversi Stati membri dell'Unione europea, il Ministero promuove gli
opportuni accordi con le corrispondenti autorità degli altri Stati membri.
Sezione IV
Disciplina in materia di interdizione della illecita circolazione internazionale
dei beni culturali (1)
(1) Rubrica così sostituita dall'art. 2, comma 1, lett. iii),
D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. Precedentemente la rubrica era la seguente:
"Convenzione UNIDROIT".
Articolo 87
Convenzione UNIDROIT (1)
1. Resta ferma la disciplina dettata dalla Convenzione dell'UNIDROIT sul
ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati,
adottata a Roma il 24 giugno 1995, e dalle relative norme di ratifica ed
esecuzione, con riferimento ai beni indicati nell'annesso alla Convenzione
medesima.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. lll),
D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 87-bis
Convenzione UNESCO (1)
1. Resta ferma la disciplina dettata dalla Convenzione UNESCO sulla illecita
importazione, esportazione e trasferimento dei beni culturali, adottata a Parigi
il 14 novembre 1970, e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione, con
riferimento ai beni indicati nella Convenzione medesima.
(1) Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, lett. mmm), D.Lgs. 26
marzo 2008, n. 62.